ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

Dalla mente diabolica di alcuni amici che nel 1986 compirono la prima Mitica scalata del Passo dello Stelvio si è costituita a tempo indeterminato l'Associazione MITICICLISTI.

ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE

L'Associazione ha sede nella fervida fantasia dei Soci Miticiclisti, e potrà essere trasferita in ogni momento con delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3 - SCOPI E FINALITA'


1) L'Associazione è un organismo virtuale, illiberale ed apolitico. di carattere sportivo-culturale, non persegue fini di lucro, non collabora con la F.C.I. ed ha lo scopo di:
a) Sviluppo, coordinamento e disciplina della categoria dei Miticiclisti.
b) Rappresentanza e tutela morale degli Associati.

2) Per il raggiungimento degli scopi prefissati l'Associazione potrà compiere qualsiasi atto o fatto che realizzi l'interesse degli Associati.

ARTICOLO 4 - ASSOCIATI

1) L'Associazione ripudia qualunque discriminazione a causa della razza, delle idee politiche, del sesso e della religione professata.

2) Gli Associati si dividono in:
a) SOCI FONDATORI - Sono coloro che, in regola con quanto contemplato nell'Art. 1 dello Statuto, hanno iniziato la pratica del ciclismo cimentandosi solo con grandi ascensioni, mitiche appunto.
b) SOCI ORDINARI - Possono ottenere tale qualifica, tutti i ciclisti che secondo le norme poste dal Consiglio Direttivo, abbiano partecipato ad almeno una delle suddette mitiche ascensioni.
c) SOCI BENEMERITI - Sono coloro che, fra i Soci, si sono distinti per avere effettuato tre o più ascensioni mitiche.
d) SOCI SOSTENITORI - Sono coloro che, con il loro incitamento, i loro rifornimenti idrici e la loro abnegazione hanno contri-buito in maniera determinante al raggiungimento deglii obbiettivi preposti. Sono esentati dalla pratica sportiva, ma servono per dare l'assistenza fisica e morale a tutta la compagine dei Miticiclisti.
e) ASPIRANTI MITICICLISTI - Sono quei Soci che, dopo alcuni mesi di anticamera, e dopo anni di pratica, sono stati giudicati idonei a richiedere l'adesione all'Associazione.
f) - SIMPATIZZANTI MITICICLISTI - Sono coloro che volendo emulare le gesta dei Miticiclisti , per timore di eventuali insuccessi trovano mille pretesti per non partecipare.

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI AMMISSIONE

1) L'ammissione quale Socio Benemerito o Socio Onorario può avvenire per iniziativa e decisione del Consiglio Direttivo.
2) Coloro che vogliono far parte dell'Associazione quali Soci Ordinari devono presentare domanda al Consiglio Direttivo sotto-scrivendo l'apposito modulo e fornendo, se espressamente richiesto, dati e documenti idonei a provare i requisiti di cui all'Art. 4 comma 2/b. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

1) L'adesione all'Associazione comporta per tutti gli Associati, senza distinzione alcuna, i seguenti obblighi:
a) Osservare il presente Statuto ed accettare le deliberazioni dei competenti Organi Associativi;
b) Partecipare a tutte le imprese che vengono programmate.

2) Le mancanze o inadempienze degli Associati saranno sanzionati alla stregua degli Articoli seguenti.

1) I provvedimenti disciplinari applicabili sono:
a) Rimprovero scritto. Per inadempimenti lievi, ovvero qualora un socio osi superare il Presidente durante il primo chilometro di gara.
b) Sospensione per 6 mesi. Per inadempimenti di una certa gravita', ovvero se approfittino di un attimo di crisi del Presidente per sferrare l'attacco.
c) Sospensione per 1 anno. Per inadempienze gravi, ovvero mettono in atto tutti gli accorgimenti per distaccare il Presidente, o altri in grave difficoltà per limiti fisici o per incidenti tecnici.
d) Espulsione. Quando la gravità dell'inadempienza è tale da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo, ovvero quando il Miticiclista, in associazione con altri, ordisce un attacco proditorio al fine di eliminare qualsiasi reazione del Presidente e dei soliti altri distaccati. Tale provvedimento si applica anche qualora un Miticiclista si rifiuti di soccorrere il gruppo in crisi.