ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

Dalla mente diabolica di alcuni amici che nel 1986 compirono la
prima Mitica scalata del Passo dello Stelvio si è costituita
a tempo indeterminato l'Associazione MITICICLISTI.
ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE

L'Associazione ha sede nella fervida fantasia dei Soci
Miticiclisti, e potrà essere trasferita in ogni momento con
delibera del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 3 - SCOPI E FINALITA'

1) L'Associazione è un organismo virtuale, illiberale ed
apolitico. di carattere sportivo-culturale, non persegue fini di
lucro, non collabora con la F.C.I. ed ha lo scopo di:
a) Sviluppo, coordinamento e disciplina della categoria dei Miticiclisti.
b) Rappresentanza e tutela morale degli Associati.
2) Per il raggiungimento degli scopi prefissati l'Associazione potrà
compiere qualsiasi atto o fatto che realizzi l'interesse degli Associati.
ARTICOLO 4 - ASSOCIATI

1) L'Associazione ripudia qualunque discriminazione a causa della
razza, delle idee politiche, del sesso e della religione professata.
2) Gli Associati si dividono in:
a) SOCI FONDATORI - Sono coloro che, in regola con quanto contemplato
nell'Art. 1 dello Statuto, hanno iniziato la pratica del ciclismo
cimentandosi solo con grandi ascensioni, mitiche appunto.
b) SOCI ORDINARI - Possono ottenere tale qualifica, tutti i ciclisti
che secondo le norme poste dal Consiglio Direttivo, abbiano partecipato
ad almeno una delle suddette mitiche ascensioni.
c) SOCI BENEMERITI - Sono coloro che, fra i Soci, si sono distinti
per avere effettuato tre o più ascensioni mitiche.
d) SOCI SOSTENITORI - Sono coloro che, con il loro incitamento,
i loro rifornimenti idrici e la loro abnegazione hanno contri-buito
in maniera determinante al raggiungimento deglii obbiettivi preposti.
Sono esentati dalla pratica sportiva, ma servono per dare l'assistenza
fisica e morale a tutta la compagine dei Miticiclisti.
e) ASPIRANTI MITICICLISTI - Sono quei Soci che, dopo alcuni mesi
di anticamera, e dopo anni di pratica, sono stati giudicati idonei
a richiedere l'adesione all'Associazione.
f) - SIMPATIZZANTI MITICICLISTI - Sono coloro che volendo emulare
le gesta dei Miticiclisti , per timore di eventuali insuccessi
trovano mille pretesti per non partecipare.
ARTICOLO 5 - MODALITA' DI AMMISSIONE

1) L'ammissione quale Socio Benemerito o Socio Onorario può
avvenire per iniziativa e decisione del Consiglio Direttivo.
2) Coloro che vogliono far parte dell'Associazione quali Soci
Ordinari devono presentare domanda al Consiglio Direttivo sotto-scrivendo
l'apposito modulo e fornendo, se espressamente richiesto, dati
e documenti idonei a provare i requisiti di cui all'Art. 4 comma
2/b. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo
a suo insindacabile giudizio.
1) L'adesione all'Associazione comporta per tutti gli Associati,
senza distinzione alcuna, i seguenti obblighi:
a) Osservare il presente Statuto ed accettare le deliberazioni
dei competenti Organi Associativi;
b) Partecipare a tutte le imprese che vengono programmate.
2) Le mancanze o inadempienze degli Associati saranno sanzionati
alla stregua degli Articoli seguenti.
1) I provvedimenti disciplinari applicabili sono:
a) Rimprovero scritto. Per inadempimenti lievi, ovvero qualora
un socio osi superare il Presidente durante il primo chilometro
di gara.
b) Sospensione per 6 mesi. Per inadempimenti di una certa gravita',
ovvero se approfittino di un attimo di crisi del Presidente per
sferrare l'attacco.
c) Sospensione per 1 anno. Per inadempienze gravi, ovvero mettono
in atto tutti gli accorgimenti per distaccare il Presidente, o
altri in grave difficoltà per limiti fisici o per incidenti
tecnici.
d) Espulsione. Quando la gravità dell'inadempienza è
tale da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo,
ovvero quando il Miticiclista, in associazione con altri, ordisce
un attacco proditorio al fine di eliminare qualsiasi reazione
del Presidente e dei soliti altri distaccati. Tale provvedimento
si applica anche qualora un Miticiclista si rifiuti di soccorrere
il gruppo in crisi.

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